L’impianto fotovoltaico è l’insieme di componenti meccanici, elettrici ed elettronici che captano l’energia solare e la trasformano in energia elettrica, sino a renderla disponibile all’utilizzazione da parte dell’utenza.
COME FUNZIONA
Un impianto fotovoltaico trasforma direttamente l’energia solare in energia elettrica attraverso il noto effetto "fotovoltaico"
Esso è composto da:
• Moduli o pannelli fotovoltaici;
• Inverter, che trasforma la corrente continua generata dai moduli in corrente alternata;
• Quadri elettrici e cavi di collegamento.
I moduli sono costituiti da celle in materiale semiconduttore, il più utilizzato dei quali è il silicio cristallino. Essi rappresentano la parte attiva del sistema perché convertono la radiazione solare in energia elettrica.
DOVE SI INSTALLA
I moduli fotovoltaici possono essere collocati su qualsiasi pertinenza di un immobile (tetto, facciata, terrazzo) o sul terreno. La decisione deve essere presa in base all’esistenza sul sito d’installazione dei seguenti requisiti:
• Disponibilità di spazio necessario per installare i moduli;
• Corretta esposizione ed inclinazione della superficie dei moduli.
Le condizioni ottimali in Italia sono:
• Esposizione SUD (accettabile anche SUD-EST, SUD – OVEST, con ridotta perdita di produzione);
• Inclinazione dei moduli compresa fra 25° (latitudini più meridionali) e 35° (latitudini più settentrionali);
• Assenza di ostacoli in grado di creare ombreggiamento.
DURATA
Nelle analisi tecniche ed economiche si usa fare riferimento ad una vita utile complessiva di 20-25 anni. In particolare, i moduli, che rappresentano i componenti economicamente più rilevanti, hanno in generale una durata di vita garantita dai produttori fino ai 25 anni
PREMI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI ABBINATI ALL'EFFICIENZA ENERGETICA
I piccoli impianti sugli edifici possono beneficiare di un premio aggiuntivo rispetto alle tariffe previste dal presente titolo, qualora abbinati ad un uso efficiente dell’energia.
Per accedere al premio il soggetto responsabile:
a)si dota di un attestato di certificazione energetica relativo all'edificio o unità immobiliare su cui è ubicato l’impianto, comprendente anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare;
b) successivamente alla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico, effettua interventi sull’involucro edilizio tra quelli individuati nella medesima certificazione energetica che conseguano una riduzione di almeno il 10% di entrambi gli indici di prestazione energetica estiva e invernale dell’involucro edilizio relativi all’edificio o all’unità immobiliare rispetto ai medesimi indici come individuati nella certificazione energetica;
c) si dota di una nuova certificazione energetica dell'edificio al fine di dimostrare l'avvenuta esecuzione degli interventi e l'ottenimento della riduzione del fabbisogno di energia come individuato nella certificazione energetica di cui al punto a).
d) A seguito dell'esecuzione degli interventi, il soggetto responsabile presenta istanza per il riconoscimento del premio al GSE corredata delle certificazioni energetiche dell'edificio o unità immobiliare.
e) Il premio è riconosciuto a decorrere dall'anno solare successivo alla data di ricevimento dell’istanza e consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa riconosciuta, in misura pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale. Il premio è riconosciuto per il periodo residuo di diritto alla tariffa incentivante. La maggiorazione predetta non può in ogni caso eccedere il 30% della tariffa incentivante riconosciuta alla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico.
f) L'esecuzione di nuovi interventi sull’involucro edilizio che conseguano una ulteriore riduzione di almeno il 10% di entrambi gli indici di prestazione energetica estiva e invernale dell'edificio o unità immobiliare, è presupposto per il riconoscimento di un ulteriore premio,
determinato in riferimento alla somma delle riduzioni ottenute, fermo restando il limite
massimo del 30%.