Verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici
Una verifica dei requisiti acustici passivi consiste nel determinare se un edificio di nuova costruzione rispetta o meno i valori limite di isolamento ai rumori definiti nel DPCM 5-12-1997.
Il Decreto, attuativo della L. 447 del 1995, definisce le prestazioni che devono possedere gli edifici in merito a:
- Isolamento dai rumori tra differenti unità immobiliari,
- Isolamento dai rumori esterni,
- Isolamento dai rumori di calpestio,
- Isolamento dai rumori di impianti a funzionamento continuo,
- Isolamento dai rumori di impianti a funzionamento discontinuo,
I limiti da rispettare sono:
Con:
R’w --> è il valore minimo di isolamento al rumore tra alloggi
D2mnTw --> è il valore minimo di isolamento dai rumori provenienti dall’esterno
L’nw --> è il livello massimo di rumore di calpestio
LASmax --> è il livello massimo di rumore per gli impianti a funzionamento discontinuo
LAeq --> è il livello massimo di rumore per gli impianti a funzionamento continuo
I requisiti acustici passivi possono essere calcolati analiticamente e misurati in opera come definito nelle norme tecniche di riferimento.
Si evidenzia però che i limiti indicati nel DPCM sono riferiti alle strutture in opera e all’edificio ultimato pertanto la sola relazione di calcolo previsionale non può di fatto garantire il rispetto dei limiti definiti dal Decreto.
Secondo quanto indicato in un documento emanato dal Ministero dell’Ambiente il 28 maggio 1998 qualsiasi “progettista edile” può redigere le relazioni di calcolo dei requisiti acustici passivi.
Le misure in opera devono invece essere eseguite da un tecnici competenti in acustica ambientale.
Responsabilità
Nel caso che un edificio di nuova costruzione non rispetti i valori definiti nel DPCM 5/12/1997 la responsabilità può ricadere su diversi soggetti.
- Il progettista (nel caso non abbia considerato attentamente tali parametri in fase di progettaione)
- Il costruttore (nel caso abbia costruito in maniera non conforme al progetto acustico o nel caso non si sia preoccupato di verificare il rispetto dei requisiti nel progetto).
- Il Comune (nel caso non abbia richiesto la verifica dei parametri definiti da una legge nazionale)
- Il committente stesso (nel caso non si sia preoccupato di richiedere la verifica dei parametri alle figure citate in precedenza e decida successivamente di rivendere a terzi il proprio immobile)
Il Comune
Il Comune è il primo soggetto che deve preoccuparsi dell’avvenuta applicazione del DPCM 5/12/1997. Per evitare inadempienze ingiustificate è quindi necessario che i tecnici comunali siano a conoscenza dell’esistenza della Legge e dei parametri in essa definiti.
Il DPCM 5/12/1997 non obbliga a redigere relazioni previsionali e nemmeno ad effettuare prove acustiche. L’unica prescrizione sostanziale è che i requisiti acustici vengano rispettati in opera.
È quindi facoltà del Comune definire le modalità con cui il costruttore debba certificare l’avvenuto rispetto della normativa, ricordando però che la sola relazione di calcolo previsionale non è garanzia del raggiungimento della prestazione in opera.
Considerata l’oggettiva difficoltà di eseguire misurazioni fonometriche in opera per tutti gli ambienti abitativi di un edificio, sarà facoltà del Comune definire eventuali indicazioni in merito a quali e quante misurazioni effettuare.
Il Progettista
Durante la fase di progettazione è necessario realizzare un progetto acustico preventivo seguendo le indicazioni riportate nelle norme tecniche di riferimento (UNI EN 12354, UNI TR 11175).
Per garantire una adeguata protezione dai rumori da impianti, dovrà essere progettata anche l’integrazione impiantistica (appositi cavedi per gli scarichi ecc.). Ogni edificio ha caratteristiche proprie e quindi è necessario realizzare relazioni particolareggiate all’interno delle quali inserire tutte le necessarie indicazioni di corretta posa in opera.
Una relazione tecnica basata su indicazioni generiche quali l’adozione di pacchetti tipo (“soluzioni conformi”), difficilmente potrà garantire il rispetto dei requisiti acustici passivi in opera.
Il costruttore
Durante la realizzazione dell’opera è necessario seguire scrupolosamente tutte le indicazioni riportate nel progetto acustico.
Eventuali difformità dalle prescrizioni (variazioni di materiali in corso d’opera) o dubbi in merito alla posa dei sistemi edilizi, dovranno essere valutate con il progettista acustico.
È inoltre opportuno realizzare delle misurazioni acustiche in corso d’opera. Tali misure, anche se piuttosto complicate da eseguire in quanto in genere richiedono la realizzazione di apposite camere tipo, permettono di evidenziare eventuali errori di posa in opera.
Al termine dei lavori è opportuno eseguire le misurazioni fonometriche ad edificio ultimato. Tali documenti potranno essere utilizzati all’atto della vendita come attestati di conformità.
Il committente
Per essere sicuri che l’edificio ultimato rispetti i requisiti acustici passivi definiti nel DPCM 5-12-1997 il committente potrà semplicemente richiedere al costruttore di visionare i relativi certificati di prova in opera.
In mancanza degli stessi sarà suo interesse richiedere un documento che attesti comunque il rispetto di tali parametri.
Si segnala che il D.L. 20 giugno 2005 n° 122 “Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210.”, all’art. 4 impone al costruttore di consegnare all 'acquirente all 'atto del trasferimento della proprietà una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi del le opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.
Contenziosi in Tribunale
Nel caso vi sia il sospetto che i requisiti acustici non siano stati rispettati è consigliabile procedere interpellando in primo luogo il costruttore stesso il quale dovrebbe fornire tutte le relative informazioni in merito.
Successivamente è possibile procedere realizzando delle misurazioni fonometriche in opera.
Perché le stesse abbiano valore legale è necessario che vengano realizzate da un Tecnico Competente in acustica Ambientale.