Il Titoli di Efficienza Energetica o Certificati Bianchi
Il sistema dei titoli di efficienza energetica è stato introdotto con i Decreti 20 Luglio 2004, (emanati dal Ministro per le attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio) per promuovere il risparmio energetico.
I due decreti (“Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 16449” e “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di
energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 7950”) fissano gli obiettivi nazionali di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di energia elettrica e di gas e riformano profondamente la politica di promozione del risparmio energetico negli usi finali.
La riduzione dei consumi complessivi nazionali di energia concorrerà al conseguimento degli obiettivi di riduzione dei gas serra anche in funzione di “misura” per il raggiungimento degli impegni assunti dall'Italia nell'ambito del Protocollo di Kyoto e porterà benefici economici e sociali diretti per i consumatori (riduzione della bolletta energetica e miglioramento del servizio) e collettivi (riduzione della dipendenza energetica dall'estero e maggiore sicurezza di approvvigionamento, riduzione dell'inquinamento derivante dalle attività di produzione e di consumo di energia,etc..).
Il sistema introdotto dai decreti 20 luglio 2004 prevede che i distributori di energia elettrica e di gas naturale raggiungano annualmente determinati obblighi quantitativi di risparmio di energia primaria
Per adempiere agli obblighi e ottenere il risparmio energetico prefissato i distributori possono dunque o attuare progetti a favore dei consumatori finali che migliorino l'efficienza energetica delle tecnologie installate o delle relative pratiche di utilizzo oppure, in alternativa, acquistare da terzi "titoli di efficienza energetica" attestanti il conseguimento di risparmi energetici.
Nel caso della scelta della prima opzione, i distributori possono realizzare progetti direttamente oppure tramite società controllate, o ancora attraverso società operanti nei settori dei servizi energetici (le c.d. E.S.Co: energy services companies).
I Progetti, per essere ammessi, devono essere sviluppati secondo criteri stabiliti dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas nelle Linee Guida per la preparazione, esecuzione, valutazione consuntiva dei progetti di risparmio energetico e per l'emissione dei titoli di efficienza energetica (delibera n.103/03, Allegato A).
Il punto critico dell’applicazione del sistema nel suo complesso consiste proprio nella valutazione della quantità di energia risparmiata da ogni singolo progetto, anche considerando il "Criterio di Addizionalità”: non sono riconosciuti quei risparmi che si sarebbero ottenuti dalla spontanea evoluzione del mercato e della tecnologia, anche in assenza del provvedimento.
La possibilità di scambiare titoli di efficienza energetica consente ai distributori che incorrerebbero in costi marginali relativamente elevati per il risparmio di energia attraverso la realizzazione diretta di progetti, di acquistare titoli di efficienza energetica da quei soggetti che invece presentano costi marginali di risparmio energetico relativamente inferiori e che pertanto hanno convenienza a vendere i propri titoli sul mercato.
Il meccanismo garantisce che il costo complessivo di raggiungimento degli obiettivi fissati risulti più contenuto rispetto ad uno scenario alternativo in cui ciascuno dei distributori fosse obbligato a soddisfare gli obblighi di risparmio energetico sviluppando in proprio progetti per l'uso razionale dell'energia.
I soggetti idonei all’ottenimento dei Certificati Bianchi non sono solo i distributori di energia elettrica e gas obbligati al conseguimento degli obiettivi fissati dai due Decreti, ma anche:
- Distributori di Energia Elettrica e Gas ;
- Società controllate da distributori di Energia Elettrica e Gas (ex Enel.sì , A2A Calore & Servizi che sono delle ESCo);
- Soggetti obbligati alla nomina dell’Energy Manager (Settore Industria con più di 10.000 tep e Settore Terziario con più di 1000 Tep);
- ESCo (Energy Service Company)
Lo Studio EASICert mette a disposizione un Team di esperti per consulenza sull'ottenimento dei Certificati Bianchi