Verifiche di impatto acustico
Le verifiche di impatto acustico consistono nel prevedere quanto rumore potrà generare una nuova opera e se tale rumore potrà disturbare eventuali recettori sensibili.
La Legge quadro sull’inquinamento acustico (L. 447 del 26 ottobre 1995) all’art. 8 definisce che devono essere sottoposte a verifica di impatto acustico:
• aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
• strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (14), e successive modificazioni;
• discoteche;
• circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
• impianti sportivi e ricreativi;
• ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
Le opere sopra citate dovranno essere sottoposte a verifica sia che vengano realizzate ex-novo, sia che vengano modificate, sia che vengano potenziate.
Inoltre, “le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico” (L.447 – 1995 art. 8 c. 4)
I limiti di rumore da rispettare sono definiti nei decreti attuativi della L.447
Le relazioni di impatto acustico devono essere redatte da tecnici competenti in acustica ambientale secondo le indicazioni riportate nelle Leggi e Delibere regionali